Reddito energetico 2024

Il Reddito Energetico Nazionale è un finanziamento in conto capitale finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, di potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella titolarità di nuclei familiari in condizione di disagio economico, con l’obiettivo di sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

Il GSE è il soggetto gestore del “Fondo Nazionale Reddito Energetico”, istituito con il Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 (DM REN).

Le risorse finanziarie rese disponibili per gli anni 2024 e 2025 sono complessivamente pari a 200 milioni di euro e, per ciascuna annualità, così ripartite:

  • 80 milioni di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • 20 milioni di euro alle restanti Regioni o Province Autonome.

Il “Fondo Nazionale Reddito Energetico” consente quindi a coloro che presentano domanda, cioè i Soggetti Beneficiari, di realizzare impianti fotovoltaici e utilizzare l’energia prodotta per l’autoconsumo.

L’eventuale quota di energia eccedente, prodotta e non autoconsumata dal cittadino, è resa disponibile per 20 anni al GSE, che la utilizzerà per finanziare il “Fondo Nazionale Reddito Energetico”.

Il “Fondo Nazionale Reddito Energetico” può essere alimentato mediante un versamento volontario da parte di Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, altri enti e organismi pubblici e organizzazioni no-profit, ma anche con risorse derivanti dalla programmazione di fondi strutturali e di investimento europei.

Chi può accedere al reddito energetico?

Possono accedere al Reddito Energetico le persone fisiche aventi i seguenti requisiti:

  • appartenenza a nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
  • titolarità di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico per cui si richiede l’accesso all’agevolazione;
  • essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Si precisa che tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.

Tali soggetti sono definiti Soggetti Beneficiari e saranno coloro che presentano domanda o che delegano un altro soggetto per la richiesta di accesso al beneficio.

Le domande di accesso alle agevolazioni previste dal “Fondo Nazionale Reddito Energetico” devono essere inviate al GSE da parte del Soggetto Beneficiario, con il supporto del Soggetto Realizzatore, cioè colui che realizza l’impianto e che riceve il contributo in conto capitale.

Soggetti Realizzatori sono le imprese installatrici di impianti fotovoltaici. Si ricorda che i Soggetti Realizzatori devono essere in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione da fonti di energia rinnovabile.

Per poter ottenere il contributo, è necessario che le unità immobiliari su cui saranno installati gli impianti fotovoltaici siano di residenza anagrafica del nucleo familiare ai fini ISEE al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio. Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.

Chi presenta la richiesta può beneficiare dell’agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia per lo stesso Soggetto Beneficiario che per lo stesso nucleo familiare. In caso di respingimento da parte del GSE, la richiesta di accesso all’agevolazione potrà essere ripresentata, a condizione che siano state sanate le incongruenze riscontrate dal GSE in fase di istruttoria. Nel caso di esaurimento del contingente disponibile per l’anno in corso, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova richiesta per il bando successivo.

Interventi ammissibili

Le agevolazioni del Reddito Energetico sono destinate esclusivamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici a uso domestico in assetto di autoconsumo. Gli impianti devono essere collegati a utenze di consumo per le quali, al momento della richiesta di accesso dell’agevolazione, sia attivo un contratto di fornitura di energia elettrica intestato al Soggetto Beneficiario o a un membro del suo nucleo familiare, come definito ai fini ISEE.

Gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • comprendere, per almeno dieci anni, una polizza assicurativa multi-rischi, un servizio di manutenzione e un servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto;
  • essere effettuati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
  • rispettare i requisiti tecnici definiti nel Regolamento del Fondo;
  • prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e comunque non superiore alla potenza contrattualmente impegnata in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni;
  • prevedere che l’impianto non entri in esercizio prima della presentazione della richiesta di accesso;
  • prevedere che gli impianti fotovoltaici risultino censiti sul sistema GAUDI di Terna con il “GSE” quale “Utente del Dispacciamento” e il “Ritiro Dedicato” quale regime commerciale di cessione dell’energia;
  • non essere realizzati per soddisfare la quota d’obbligo rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli edifici di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 199/2021;
  • essere collegati a punti di connessione in prelievo (POD) a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica;
  • essere collegati a un punto di connessione in prelievo (POD) che alimenta l’unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità immobiliari accatastate come A1, A8, A9 e A10.

Non è possibile richiedere l’accesso al beneficio per impianti realizzati ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all’art. 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

FONTE: gse.it